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  • L'iscrizione con procedura semplificata nelle categorie 2 o 3 non consente di destinare i rifiuti ad impianti di recupero autorizzati con procedura ordinaria


Con la circolare 1555 del 27 luglio scorso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha chiarito che l'iscrizione con procedura semplificata nelle categorie 2 o 3 (raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo) non consente di destinare i rifiuti ad impianti di recupero autorizzati con procedura ordinaria.
Secondo il Comitato Nazionale l'iscrizione con procedura semplificata nelle categorie 2 o 3 vincola la destinazione dei rifiuti trasportati ad impianti che svolgono le operazioni di recupero in procedura semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.Lgs 152/06
Il Comitato nazionale ha ritenuto, invece, che ai sensi del comma 20 dell’articolo 212 del D.Lgs 152/06, l'impresa iscritta con procedura ordinaria possa, alle condizioni stabilite dallo stesso comma, trasportare i rifiuti anche con destinazione a impianti che effettuano le operazioni di recupero in procedura semplificata.




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