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  • Dal 3 agosto le ricevute rilasciate alle imprese comprovanti l'iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 hanno una validità di sei mesi dalla data del rilascio


Con la deliberazione del 4 luglio scorso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha modificato e integrato la delibera del 26 aprile 2006 e ha fissato in sei mesi la validità delle ricevute rilasciate alle imprese che richiedono l'iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il provvedimento interessa le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare, nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno.
Dal 3 agosto, giorno di entrata in vigore della deliberazione, le Sezioni regionali dovranno emettere il provvedimento di iscrizione o quello di divieto dell'attività entro sei mesi dalla data della ricevuta rilasciata a fronte della richiesta dell'iscrizione.
Il termine di validità delle ricevute rilasciate anteriormente all'entrata in vigore della deliberazione è fissato alla data del 31 dicembre 2007.







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